Poteri degli organi amministrativi
In base alla comunicazione Consob n. 97001574 del 20/2/97 si indicano i poteri e le deleghe attribuite agli Amministratori ed alla Direzione.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
In base all'art. 24 dello Statuto spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. Presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, di cui è membro di diritto. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente, su proposta del Direttore Generale, può assumere decisioni di competenza del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove questi siano impossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte sono portate a conoscenza dei competenti organi nella loro prima riunione successiva.
Al Presidente non sono stati delegati specifici poteri, ma facoltà, con ulteriori indicazioni di funzioni propositive, ed in particolare:
a) facoltà di delega per la partecipazione alle assemblee di società od enti partecipati e, sentito il Direttore Generale, fatto salvo quanto di competenza del Comitato, individuazione delle linee da seguire da parte del rappresentante della CARIGE SpA;
b) attribuzione di funzioni propositive e di impulso in materia di rapporti all'interno della struttura societaria del Gruppo di cui la Società è a capo.
Comitato Esecutivo
L'art. 25 dello Statuto prevede la nomina del Comitato Esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero dei membri, la durata in carica e le attribuzioni. Esso è composto dal Presidente e dal Vice Presidente quali membri di diritto, nonché da un numero di altri membri variabile da 3 a 5. L'attuale Comitato Esecutivo è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 17/12/2007 che ha confermato in cinque il numero dei membri elettivi, la cui durata in carica è stata fissata fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2008 e, quindi, indicativamente fino al 30/4/2009, con decorrenza dall'1/1/2008. Al Comitato Esecutivo il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, ha delegato le proprie attribuzioni, in materia di:
a) facoltà deliberative in materia di concessione, rinnovo, aumento, riduzione, conferma, revoca e sospensione di affidamenti e in genere crediti in tutte le articolazioni, anche inerenti al Gruppo ed anche inerenti ai servizi di tesoreria e cassa, riservando alla competenza esclusiva del Consiglio - oltre alla determinazione degli indirizzi generali della politica del credito - le deliberazioni sugli affidamenti che superino la soglia del 7,5% del patrimonio di vigilanza della Banca (e, inizialmente, per importi comunque non inferiori a 130 milioni) e ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio nello stabilire gli indirizzi generali della politica del credito che deve seguire la Banca, come previsto dall'art. 20 dello Statuto.
Resta salva la facoltà degli organi individuali di revoca di massimali non esposti su richiesta del cliente e di revoca o sospensione in via d'urgenza con la successiva comunicazione all'organo collegiale competente per l'importo degli affidamenti revocati;
b) facoltà deliberative in materia di operazioni in titoli azionari quotati e relativi derivati qualora la "posizione netta" relativa al singolo emittente - così come definita nelle Istruzioni di Vigilanza per le Banche - risulti pari ad un importo superiore all'1% del capitale della società oggetto dell'operazione stessa o comunque superiore a € 100.000.000,00 - fermi restando i poteri del Direttore Generale in tutti gli altri casi come da deleghe in atto - nonché per le operazioni concernenti fondi di private equityi di importo superiore a € 10.000.000,00 (per quest'ultima tipologia di investimento i poteri per operazioni fino all'importo di 10 milioni sono attribuiti al Direttore Generale e per operazioni fino a 5 milioni al Direttore Centrale preposto alla Finanza e Sistemi di Pagamento).
Tale facoltà deve essere esercitata nell'ambito del limite massimo del VaR annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle attività della Finanza aziendale;
c) facoltà deliberative generali in materia di spesa (o perdita o, comunque, mancato incasso per la Banca), ovvero in materia di introiti, senza limite di importo, nel rispetto delle linee generali del budget deliberato dal Consiglio, in tutte le materie aventi natura di gestione amministrativa ed operativa, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio sui punti specificati all'art. 20 dello Statuto;
d) facoltà deliberative generali in materie diverse, quali gestione delle risorse umane (escluse le competenze riservate al Consiglio dall'art. 20 dello Statuto) nonché l'adozione delle eventuali iniziative ai sensi degli artt. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) e 2119 (Recesso per giusta causa) del Codice Civile nei riguardi dei membri della Direzione Generale; gestione delle tesorerie, del portafoglio titoli, di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di attività in cambi, gestione delle partecipazioni, ivi incluse le determinazioni in ordine alla compravendita delle stesse, all'esercizio o meno del diritto di prelazione o di opzione su azioni o quote di società partecipate, fatta salva la competenza esclusiva del Consiglio per l'assunzione e cessione di partecipazioni di particolare rilievo strategico rappresentando un investimento pari o superiore a € 250.000.000,00, per la stipula di patti parasociali qualora gli stessi riguardino una partecipazione la cui assunzione (o cessione) sia di competenza del Consiglio stesso in quanto partecipazione di controllo (ai sensi del richiamato art. 20, comma 2, dello Statuto sociale) o di rilievo ai sensi di quanto precede o comunque relativi a società quotate, nonché in ordine alla definizione dell'orientamento della Banca sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle assemblee di società controllate o partecipate la cui assunzione o cessione sia comunque riservata alla competenza del Consiglio; nonché in materia di gestione corrente e di non rilevanza strategica, non suscettibili di precisa quantificazione, ivi compresa la facoltà di accettare eredità, legati e donazioni a favore della Banca; di assumere determinazioni in ordine alle cause attive e passive della Banca senza limiti di importo o per cause di valore indeterminato; di disporre l'apertura, il trasferimento, la chiusura e la definizione delle localizzazioni di sportelli bancari del Gruppo nell'ambito del piano sportelli generale deliberato dal Consiglio di Amministrazione; ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio stesso sui punti specificati all'art. 20 dello Statuto.
Amministratore Delegato - Direttore Generale
Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato o un Direttore Generale; l'Amministratore Delegato, se nominato, svolge altresì le funzioni di Direttore Generale. Il Direttore Generale, ove nominato, o l'Amministratore Delegato, che ne svolge le funzioni, esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale è capo del personale di cui indirizza e coordina l'attività.
Il Direttore Generale è stato nominato dal Consiglio in data 14/4/2003 con decorrenza 1/5/2003; successivamente, in data 22/1/2007, il Consiglio ha deliberato il mantenimento della carica in capo all'attuale Direttore Generale per tutta la durata del mandato dell'attuale Consiglio, e quindi fino al 30/4/2009. Al Direttore Generale sono state delegate facoltà deliberative, entro i limiti determinati, in materia di:
a) concessione, rinnovo, aumento, riduzione, conferma, revoca e sospensione di affidamenti e in genere crediti in tutte le articolazioni anche inerenti i servizi di tesoreria e cassa, nonché inerenti ad eventuali pareri da segnalare alle società bancarie facenti parte del Gruppo Carige ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) facoltà deliberative generali in materia di spesa, ovvero in materia di introiti;
c) facoltà deliberative in materia di finanza aziendale;
d) facoltà di delega, d'intesa con il Presidente, per la partecipazione alle assemblee di società od enti partecipati e, fatto salvo quanto di competenza del Comitato, individuazione della linea da seguire da parte del rappresentante della Banca;
e) facoltà deliberative in materia di gestione corrente e di rilevanza non strategica.
f) facoltà di rappresentare la società in giudizio ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, del Vice Presidente;
g) facoltà di conferire procura e facoltà di firma su tutti gli atti che interessano l'attività ordinaria della Banca.



